L’esercizio della libera professionale in forma associata viene svolto in conformità a quanto previsto dalla Legge 1815/39 e succ. modifiche. La denominazione di Studio Associato deve rispettare quanto previsto dalla legge sopraccitata. Sono vietati nomi di fantasia e si può utilizzare il termine “Studio Associato”.
Lo Studio Associato deve essere costituito esclusivamente da:
∙ liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI;
∙ liberi professionisti iscritti in altri Albi relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;
∙ liberi professionisti dell’area sanitaria e sociale il cui profilo professionale è previsto da decreti ministeriali.
Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata. Nell’atto costitutivo devono comparire: i nomi degli associati, la denominazione dello Studio Associato, la sede e la durata, le norme per il recesso o l’esclusione degli associati, i criteri di ripartizione degli utili, le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei confronti del Collegio.
La notifica della costituzione dello Studio Associato va trasmessa entro 30 giorni al Collegio, con la seguente documentazione: copia dell’atto costitutivo e dello statuto, copia del certificato di attribuzione della partita IVA, elenco degli infermieri associati con indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI, elenco degli altri professionisti associati.
Nel caso in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella del Collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuto a dichiarare al Collegio della provincia presso cui esercita: l’avvio della attività libero professionale, il Collegio presso cui è notifica la costituzione, di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 21.
Qualora l’atto costitutivo o lo statuto preveda la costituzione di un organo di amministrazione tutti gli associati devono disporre della documentazione dove sono determinati: il numero dei componenti dell’organo di amministrazione, i compiti di gestione e amministrazione delegati all’organo amministrativo e quelli riservati all’assemblea degli associati, la durata in carica e le modalità di nomina/revoca dell’organo amministrativo, le modalità di convocazione dell’assemblea degli associati, le modalità di ripartizione degli utili.
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco degli associati, nonché l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.
IN FORMA COOPERATIVA
L’Infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001.
La presenza all’interno della Cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all’assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell’Infermiere.
1. La Cooperativa Sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività infermieristica: l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001, copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e Partita IVA, elenco dei soci infermieri con indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI, il nominativo dell’Infermiere responsabile per l’area infermieristica.
2. Nel caso in cui la Cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una Provincia diversa da quella del Collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare al Collegio della Provincia presso cui esercita: l’avvio dell’attività libero professionale, il Collegio provinciale presso cui è stata notificata la costituzione della Cooperativa.
Condizione imprescindibile affinché la Cooperativa venga inserita nell’elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dal Collegio è la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di almeno un iscritto al Collegio I.P.A.S.V.I. che assumerà il compito di responsabile dell’attività infermieristica e referente nei confronti del Collegio provinciale.
Tutte le variazioni rispetto a questa figura dovranno essere tempestivamente comunicate al Collegio provinciale.
Le Cooperative Sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni delle presenti linee guida comportamentali richiedendo il nullaosta al Collegio per ogni forma di pubblicità sanitaria diretta o indiretta ai sensi della legge 175/92 e successive modificazioni.
Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.