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vademecum

Il decreto 739/94 sulla determinazione del profilo professionale dell’infermiere rappresenta una pietra miliare nel processo di professionalizzazione dell’attività infermieristica. Esso riconosce l’infermiere responsabile dell’assistenza generale infermieristica, precisa la natura dei suoi interventi, gli ambiti operativi, la metodologia del lavoro, le interrelazioni con gli altri operatori, gli ambiti professionali di approfondimento culturale e operativo, le cinque aree della formazione specialistica (sanità pubblica, area pediatrica, salute mentale/psichiatria, geriatria, area critica).

Il profilo disegnato dal decreto è quello di un professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile. La stessa professione infermieristica è una professione intellettuale disciplinata dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Quindi, il libero professionista è un prestatore d’opera intellettuale ed esercita in regime di autonomia scientifica e gerarchica nei confronti del Cliente con ampia discrezionalità e con propria organizzazione del lavoro.

La modalità dell’esercizio libero professionale richiede: l’organizzazione in proprio dell’attività; il rapporto di fiducia tra Professionista e Cliente e la non subordinazione nei confronti del Cliente; la responsabilità diretta dell’attività svolta rispetto alle norme legislative, fiscali e deontologiche; il diritto a ricevere l’onorario nel rispetto della normativa attuale; la discrezionalità circoscritta alle regole professionali e all’esperienza posseduta.

L’attività infermieristica libero professionale può essere esercitata in diverse forme: individuale, associata, cooperativa sociale.

La possibilità di svolgere l’attività libero professionale in concomitanza ad un contratto di lavoro subordinato, è vincolata all’autorizzazione da parte della Struttura da cui si è assunti.

  1. Titolo abilitante (Diploma o Laurea)
  2. Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività deve essere richiesta l’assegnazione del numero di Partita Iva presso l’Ufficio delle Entrate competente della Provincia di appartenenza. La domanda si effettua compilando l’apposito modello di inizio attività rilasciato dall’Ufficio stesso. Si ricorda che il codice attività da indicare sul modello, per le prestazione infermieristiche, è 869029. L’apertura della posizione fiscale (P. Iva) può essere altresì effettuata affidandosi a uno Studio Professionale di dottori commercialisti (il quale provvederà all’apertura di detta posizione per via telematica). Nella scelta del professionista che seguirà le pratiche fiscali, si ricorda che è opportuno verificare l’esperienza dello stesso riguardo l’attività di libera professione dell’Infermiere
  3. Entro 30 giorni dall’inizio attività la stessa deve essere notificata al Collegio, attraverso la compilazione e la consegna del modulo di presentazione informativa dell’esercizio di attività libero professionale (vedi sezione modulistica) o in alternativa tramite posta elettronica certificata PEC pordenone@cert.ordine-opi.it, trasmettendo:

– scheda anagrafica aggiornata con indicazione del regime fiscale adottato

– copia del certificato di attribuzione partita IVA

– recapito professionale ed indicazione dell’eventuale ambulatorio/studio”.

  1. Iscrizione obbligatoria all’Ente di Previdenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) entro 60 giorni dalla data di apertura della posizione fiscale (P.Iva); è necessario inviare all’Ente, a mezzo raccomandata a./r., la domanda di iscrizione e la copia di alcuni documenti; la modalità di iscrizione e la relativa modulistica sono reperibili al sito enpapi.it
  2. Stipulare una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (RC) – una delle possibili soluzioni (riservata agli iscritti alla FNC IPASVI) che possono essere valutate è https://infermieri.willis.it
  3. Richiesta di parere preventivo al Collegio alla Pubblicità Sanitaria, qual’ora s’intenda avvalersi della stessa (vedi sezione “pubblicità sanitaria”)
  4. Provvedere agli adempimenti fiscali, previdenziali e dichiarativi connessi all’esercizio della Libera Professione
  5. Provvedere all’apertura di una casella di posta certificata (PEC), da comunicare al Collegio pordenone@cert.ordine-opi.it

Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.

L’esercizio della libera professionale in forma associata viene svolto in conformità a quanto previsto dalla Legge 1815/39 e succ. modifiche. La denominazione di Studio Associato deve rispettare quanto previsto dalla legge sopraccitata. Sono vietati nomi di fantasia e si può utilizzare il termine “Studio Associato”.

Lo Studio Associato deve essere costituito esclusivamente da:

∙ liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI;
∙ liberi professionisti iscritti in altri Albi relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;
∙ liberi professionisti dell’area sanitaria e sociale il cui profilo professionale è previsto da decreti ministeriali.

Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata. Nell’atto costitutivo devono comparire: i nomi degli associati, la denominazione dello Studio Associato, la sede e la durata, le norme per il recesso o l’esclusione degli associati, i criteri di ripartizione degli utili, le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei confronti del Collegio.

La notifica della costituzione dello Studio Associato va trasmessa entro 30 giorni al Collegio, con la seguente documentazione: copia dell’atto costitutivo e dello statuto, copia del certificato di attribuzione della partita IVA, elenco degli infermieri associati con indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI, elenco degli altri professionisti associati.

Nel caso in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella del Collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuto a dichiarare al Collegio della provincia presso cui esercita: l’avvio della attività libero professionale, il Collegio presso cui è notifica la costituzione, di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 21.

Qualora l’atto costitutivo o lo statuto preveda la costituzione di un organo di amministrazione tutti gli associati devono disporre della documentazione dove sono determinati: il numero dei componenti dell’organo di amministrazione, i compiti di gestione e amministrazione delegati all’organo amministrativo e quelli riservati all’assemblea degli associati, la durata in carica e le modalità di nomina/revoca dell’organo amministrativo, le modalità di convocazione dell’assemblea degli associati, le modalità di ripartizione degli utili.

Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco degli associati, nonché l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

IN FORMA COOPERATIVA

L’Infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001.
La presenza all’interno della Cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all’assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell’Infermiere.
1. La Cooperativa Sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività infermieristica: l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001, copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e Partita IVA, elenco dei soci infermieri con indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI, il nominativo dell’Infermiere responsabile per l’area infermieristica.
2. Nel caso in cui la Cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una Provincia diversa da quella del Collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare al Collegio della Provincia presso cui esercita: l’avvio dell’attività libero professionale, il Collegio provinciale presso cui è stata notificata la costituzione della Cooperativa.

Condizione imprescindibile affinché la Cooperativa venga inserita nell’elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dal Collegio è la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di almeno un iscritto al Collegio I.P.A.S.V.I. che assumerà il compito di responsabile dell’attività infermieristica e referente nei confronti del Collegio provinciale.
Tutte le variazioni rispetto a questa figura dovranno essere tempestivamente comunicate al Collegio provinciale.
Le Cooperative Sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni delle presenti linee guida comportamentali richiedendo il nullaosta al Collegio per ogni forma di pubblicità sanitaria diretta o indiretta ai sensi della legge 175/92 e successive modificazioni.
Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

∙ Scelta del regime contabile (regimi fiscali agevolati; regime ordinario)
∙ Intestazione e numerazione dei libri fiscali obbligatori
∙ Fatturazione delle prestazioni (sia al Cliente privato, sia alla Pubblica Amministrazione)
∙ Tenuta delle scritture contabili
∙ Redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi

Ogni variazione dei riferimenti sopra indicati o di natura fiscale vanno comunicati al Collegio entro 30 giorni.
Nel caso in cui il professionista eserciti anche fuori dalla Provincia del Collegio di iscrizione deve notificare al Collegio della Provincia in cui andrà ad esercitare l’avvio dell’attività libero professionale, il Collegio di iscrizione, di aver adempiuto obblighi suddetti.

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) è stato istituito il 24 marzo 1998 con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia, che esercitano l’attività in forma libero professionale.
Sussiste l’obbligo di iscrizione per tutti i soggetti iscritti ai Collegi provinciali IPASVI che esercitano attività libero professionale sia in forma individuale (p. IVA, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali), sia in forma associata (in qualità di associato ad uno Studio Professionale ovvero in qualità di Socio di Cooperativa Sociale con rapporto di lavoro autonomo). L’iscrizione è facoltativa solo per gli iscritti che abbiano compiuto i 65 anni di età.

L’Infermiere in Libera Professione deve rispettare le norme deontologiche facendo riferimento al CODICE DEONTOLOGICO e alle NORME DI COMPORTAMENTO PER L’ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA.

RIFERIMENTI NOMENCLATORE TARIFFARIO E NORME

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 04.08.2006 nr. 248, il tariffario relativo ai compensi richiesti ai clienti per l’erogazione di prestazioni di assistenza infermieristica è ABROGATO.

In ottemperanza alla Legge 248 del 4 agosto 2006, il presente Nomenclatore tariffario ha valore indicativo e serve quale strumento di riferimento per professionisti e cittadini nel definire il valore economico delle prestazioni erogate.

Il Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza infermieristica è lo strumento che regolamenta i rapporti tra gli Infermieri Libero Professionisti e i loro Clienti e trova applicazione esclusivamente in questo ambito. Non contiene solo l’elenco delle prestazioni infermieristiche, ma stabilisce anche le regole di un corretto esercizio professionale dal punto di vista deontologico e di tutela del cittadino.

Proposto dal Comitato centrale della Federazione Nazionale Ipasvi, viene approvato dal Consiglio nazionale e recepito da ogni Collegio provinciale.

http://www.ipasvi.it/norme-e-codici/tariffario.htm

La pubblicità deve essere palese, veritiera, corretta, non equivoca o ingannevole o denigratoria e deve essere conforme ai principi espressi dal codice deontologico.

Al Collegio rimane affidato il potere di verifica della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario e, in caso di non ottemperanza alle norme, di applicazione delle sanzioni disciplinari.

La Federazione Nazionale ha provveduto ad elaborare le Linee Guida per i Collegi provinciali, approvate dal Comitato Centrale nella seduta del 14 giugno 2008.

Le Linee Guida  sull’informazione sanitaria sono riferite a tutte le forme di pubblicità sanitaria effettuate con qualsiasi mezzo di diffusione, compresa la carta intestata, utilizzate dagli Infermieri liberi professionisti nell’esercizio della professione, svolta in forma individuale, associata, o all’interno di Cooperative Sociali.

Validi riferimenti si possono trovare nel Vademecum della Libera Professione Infermieristica (vademecum)

  • L’Iscritto che intende richiedere parere preventivo alla pubblicità deve compilare e inviare al Collegio via e-mail PEC (da propria e-mail PEC ad e-mail PEC del Collegio: pordenone@cert.ordine-opi.it), la relativa richiesta utilizzando il format che trova all’interno del Vademecum, unitamente alle bozze/demo dei moduli o siti, o messaggi, per i quali si richiede il parere (dove previsto, lasciare idoneo spazio per il logo)
  • Alla ricezione della richiesta la Segreteria provvederà a trasmettere a mezzo e-mail PEC (da PEC del Collegio o a PEC dell’associato) il Logo I.P.A.S.V.I, onde consentire all’iscritto l’avanzamento nella produzione del proprio “materiale” pubblicitario. In assenza di e-mail PEC il logo potrà essere ritirato personalmente dall’associato, previo accordo, presso la Segreteria del Collegio, che lo consegnerà su supporto informatico (“chiavetta usb” presentata dall’Iscritto al momento del ritiro).
  • Alla ricezione della richiesta la Segreteria provvederà a sottoporre i documenti inviati al Consiglio Direttivo che delibererà in merito all’adeguatezza della pubblicità presentata dall’Iscritto.

L’attuale normativa prevede l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla propria attività per chi esercita la libera professione.
Ogni iscritto è libero di valutare e stipulare una Polizza Assicurativa con qualsiasi Compagnia Assicurativa che ritenga più adatta alle proprie esigenze. Per ogni ulteriore informazione è necessario rivolgersi direttamente al personale delle Compagnie Assicurative.