Profilo Professionale Infermiere Pediatrico – DM 70/1997

Audio
Video

Descrizione

Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere pediatrico

Il Ministro della Sanità adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. È individuata la figura professionale dell’infermiere pediatrico con il seguente profilo: l’infermiere pediatrico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica.
  2. L’assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l’educazione sanitaria.
  3. L’infermiere pediatrico:
  1. partecipa all’identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell’adolescente, della famiglia;
  2. identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;
  3. pianifica, conduce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico pediatrico;
  4. partecipa:
    1. ad interventi di educazione sanitaria sia nell’ambito della famiglia e della comunità;
    2. alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti;
    3. all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;
    4. all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche;
    5. alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;
  5. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
  6. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;
  7. si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto per l’espletamento delle funzioni.
  1. L’infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
  2. L’infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2.

  1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

 

© proprietà degli OPI aderenti-riproduzione consentita previa autorizzazione