PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo dell’OPI, d’ufficio o su segnalazione del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, inizia e porta a termine i procedimenti disciplinari secondo le modalità dettate nel Capo IV del D.P.R. 221/1950 nei confronti dei sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, colpevoli di fatti disdicevoli al decoro professionale. 

Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono: l’avvertimento (consistente nella diffida a non ricadere nella mancanza commessa); la censura (consistente in una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa); la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi e la radiazione dall’Albo.