CANCELLAZIONI ALBO

Il Consiglio Direttivo dell’OPI provvede a deliberare la cancellazione dall’albo degli iscritti d’ufficio o su richiesta del Ministro della Salute o del Procuratore della Repubblica nei casi previsti dall’art. 6 del D. Lgs. 233/1946 (in particolare per perdita del godimento dei diritti civili; accertata carenza dei requisiti professionali; trasferimento all’estero della residenza a meno che l’iscritto non voglia mantenere l’iscrizione come da domanda presente nella sezione modulistica; trasferimento della residenza in altra circoscrizione; rinunzia all’iscrizione; morosità nel pagamento dei contributi anche di una sola annualità).

L’iscritto che vuole essere cancellato dall’albo nei casi di trasferimento all’estero della residenza e di cessazione dell’attività professionale (di qualsiasi tipo, anche volontaria) dovrà presentare alla Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura tassativamente entro il 31 dicembre di ogni anno la domanda di cancellazione debitamente compilata e con allegati i documenti richiesti nel testo ed una marca da bollo da Euro 16,00. Il modulo per la domanda di cancellazione può essere scaricato cliccando qui.

Il Consiglio Direttivo delibererà la cancellazione dall’albo nella prima seduta utile.

ATTENZIONE: le domande di cancellazione pervenute fuori tempo massimo o carenti dei requisiti sopra indicati e previsti dalla normativa vigente non potranno essere prese in considerazione dall’Ordine. L’iscritto pertanto sarà tenuto al pagamento della quota annuale di iscrizione fino al momento dell’avvenuta cancellazione.